Sembra incredibile la frequenza con la quale si trovano sui siti specializzati articoli su pronuncie relative alle tempistiche e modalità di convocazione dell’Assemblea di Condominio. Si tratta di una delle poche tematiche che sembrano essere estremamente chiare nel quadro della legge 220 e, in pari tempo, uno dei temi più dibattuti.
Ultima in ordine di tempo la pronuncia del Tribunale di Benevento n. 781/2024 che ha ribadito ancora una volta l’inderogabilità in peius dell’art. 66 d.a.c.c. (dichiarato inderogabile dall’art. 72 d.a.c.c.) con particolare riguardo alle tempistiche di convocazione che non possono essere ridotte al di sotto dei 5 giorni dalla data dell’Assembla, ma anche con riguardo alle modalità di invio delle convocazioni che dovrebbero, astrattamente, rispettare le modalità indicate dal medesimo articolo.
Anche i chiarimenti più di dettaglio che vengono riportate in quella pronuncia sono piuttosto ovvie e già riportate più volte, sia con riguardo alle tempistiche (che astrattamente potrebbero essere più lunghe in base al regolamento di condominio) sia con riguardo alle modalità di convocazione (considerando che alcune altre pronunce riconoscono la validità della convocazione via mail nel solo caso in cui vi sia una richiesta espressa del singolo condomino).
Probabilmente in futuro capiterà di dover tornare su questi e su altri temi legati alla convocazione. Di recente mi è capitato di scontrarmi con un giurista per il quale l’invio del rendiconto unitamente alla convocazione era un obbligo assoluto, affermazione che non trova alcun riscontro nel codice (come spero sia noto). Ma questa è una questione diversa.
Ciò che mi preme sottolineare in questo caso è che ci devono essere pochi punti, a mio giudizio ovvi, che non vanno persi di vista:
- La convocazione deve sempre essere ricevuta con un preavviso non inferiore a 5 giorni
- Nel caso di cambio di destinazione d’uso (anche se la pronuncia richiamata non lo evidenzia) il termine è più lungo in base al Codice e va rispettato
- Eventuali preavvisi più lunghi previsti dal Regolamento vanno precauzionalmente rispettati potendo tale norma essere intesa come non derogabile solo in peius
- L’elencazione delle modalità di convocazione contenute nel codice è da intendersi come tassativa, ma la giurisprudenza riconosce determinate eccezioni a ristrettissime condizioni (la mail deve essere richiesta ed autorizzata dal condomino che deve accusarne ricevuta non in maniera automatica).